Art. 1.
(Richiami vivi).

      1. Su tutto il territorio nazionale è vietato utilizzare per fini venatori richiami vivi e zimbelli vivi.
      2. Coloro che sono in possesso di richiami o di zimbelli vivi devono, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, consegnarli all'organo provinciale competente che provvede a liberarli, ove possibile, o ad affidarli ad apposite strutture di recupero.